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Capire l'economia significa capire il mondo in cui viviamo e prendere decisioni migliori. |
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E’ di fondamentale importanza capire che questo schema di funzionamento, in modo similare, è utilizzato da molti anni nella grande distribuzione. Come ? Con i buoni sconto e le fidelity card. I supermercati hanno infatti al loro interno una larghissima gamma di prodotti, raggruppando l’offerta di molti negozi. Possono quindi beneficiare, grazie ai buoni sconto cartacei e alle fidelity card, solo della loro funzione di fidelizzazione della clientela : una volta spesi muoiono li. Nel nostro caso il Buono locale viene riutilizzato ad ogni acquisto, all’interno delle imprese, professionisti, produttori ecc. che aderiscono al circuito in tutta Italia ( nell’esempio il 20% dell’importo ), e circolando nel circuito porta ricchezza e clientela a chi ne fa uso. Per capire bene che è veramente semplice vedete : esempi di cosa fa un supermercato e cosa farà il Buono locale.sdf
FISCO E SCEC : Come inquadrare il Buono locale
E' un errore confondere i
Buoni Locali con i buoni sconto commerciali. Successivamente, nel caso il produttore del bene oggetto di transazione rimborsi l'importo indicato su detto buono, il dettagliante è obbligato ad includere il valore nominale di questo buono nella base imponibile. Ciò è chiaramente indicato nella normativa di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri CEE relative alle imposte sulla cifra di affari (Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977). Tale direttiva è molto chiara nell'indicare che " ... la base imponibile è costituita per le forniture di beni e le prestazioni di servizi: da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo ... omissis . Non molto dissimile al precedente è il caso che il buono sconto lo emetta una catena commerciale ma, in questo caso, la transazione avviene senza che il venditore, che ha emesso il buono, non può recuperare il valore dello sconto offerto al cliente. Per quanto concerne i buoni sconto commerciali, quanto sopra riportato da un quadro abbastanza chiaro della normativa; per quanto invece riguarda i Buoni Locali si deve fare riferimento al contratto stipulato dal fornitore/prestatore al momento di associarsi al Circuito dei Buoni Locali come Accettatore.
Con tale contratto il
venditore/prestatore d'opera si impegna a riconoscere, a tutti i
portatori di Buoni Locali, un determinato sconto massimo per tutte o
parte dei prodotti venduti, assumendosi anche l'obbligo di ritirare
dal cliente Buoni Locali per lo stesso ammontare nominale dello
sconto riconosciuto; in caso il compratore non disponga di una
quantità sufficiente di Buoni Locali, l'importo scontato sarà
ridotto al valore dei Buoni Locali consegnati. Il contratto impegna
il venditore/prestatore solo nei rapporto con i portatori di Buoni
Locali mentre lo lascia assolutamente libero di offrire o meno lo
sconto che riterrà più opportune agli altri clienti.
E' inoltre importante tenere presente che il contratto non
garantisce affatto all'accettatore la possibilità di poter
utilizzare i Buoni Locali ricevuti per ottenere a sua volta uno
sconto sui propri acquisti presso i suoi fornitori; quindi, per il
venditore/prestatore d'opera, il valore economico intrinseco dei
Buoni Locali ricevuti è assolutamente nullo!
Nel caso in cui
l'accettatore, al pari di qualunque altro portatore di Buoni Locali,
trovasse un associato al circuito dei Buoni Locali in grado di
fornirgli le merci da lui desiderate, ecco che potrebbe usufruire dei
Buoni Locali in suo possesso per ottenere la fornitura dei prodotti
desiderati ad un prezzo ribassato. In tal caso, acquistando la merce
ad un minor prezzo, all'atto della vendita ad un cliente privo di
Buoni Locali otterrebbe un maggior margine sulla vendita, a cui
corrisponderà una maggior quantità di IVA da versare.
Non rientra certo nella legge relativa ai concorsi e manifestazioni a premio, che espressamente esclude i Buoni da questo contesto, anche dalla nuova disciplina entrata in vigore il 12 aprile scorso (Nuovo Regolamento di operazioni pubblicitarie finalizzate a promuovere la conoscenza e la vendita di determinati prodotti o servizi), introdotta dal DPR 430/2001.
Comunque sia la garanzia
che questo sistema sia blindato legalmente non esiste in quanto non
ci sono casi analoghi e non c’è quindi nessuna normativa che
regolamenti questa fattispecie. Se
vediamo la cosa come un circuito dove i Buoni ricordano a chi li
riceve che il portatore ha diritto ad un prezzo di favore,
contrattualmente in quanto iscritto all’associazione e
fiduciariamente se non iscritto, la cosa appare in tutta la sua
semplicità. Per chiarire meglio, se il buono fosse una moneta come il Regio o il Simec avremmo un risultato diverso in quanto lo scontrino o la fatturazione è sull’intero, mentre il Buono non essendo tecnicamente una moneta, ma un titolo per ottenere una riduzione del prezzo, si comporta come una liberalità esercitata dal creditore nei confronti del debitore (contrattuale se iscritto e fiduciaria se non iscritto) e pertanto non viene computata ai fini dell’imponibile fiscale. Secondo alcuni il Buono Locale non è un buono sconto né un abbuono e come tale fa parte della base imponibile ed è soggetto ad iva. Come definizione di abbuono ho trovato quella che c’è in Wikipedia: L’abbuono è una riduzione concessa su una somma da pagare, che puo arrivare fino alla totale rinuncia della riscossione da parte del creditore. Quindi un atto di liberalità tra creditore (commerciante) e debitore (acquirente). In effetti il buono rappresenta il titolo ad avere una riduzione di prezzo (che avviene contrattualmente fra gli iscritti all’associazione emittente e in maniera fiduciaria per i non iscritti). Il buono infatti è un atto liberale di mutuo soccorso in capo al portatore del buono che ne è anche il proprietario. Nessuna ombra sulla sua esenzione dalla base imponibile in quanto la sesta direttiva comunitaria all’art. 11, parte A, elenca rispettivamente ai suoi nn. 2 e 3 gli elementi da includere nella base imponibile e quelli da escludere. L’art. 11, parte A, n. 3, lett. b), dispone che non sono da includere nella base imponibile «i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al destinatario della prestazione e acquisiti al momento in cui si compie l’operazione». Qui non si parla di sconti o altro, ma solo di riduzione di prezzo in cui il nostro Buono Locale si inserisce perfettamente e a pieno titolo. |
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